Finalizzati ad agevolare le scelte professionali attraverso una conoscenza diretta del mondo del lavoro ovvero ad acquisire competenze per un inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro.

Tirocini

Non costituiscono un rapporto di lavoro ma una metodologia formativa, ovvero una misura di politica attiva finalizzata all’orientamento, all’accupabilità e all’inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro.

I tirocini extracurriculari permettono di ottenere una conoscenza diretta del mondo del lavoro o di acquisire competenze per un inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro. Sono rivolti a inoccupati in cerca di occupazione, disoccupati, lavoratori sospesi, in mobilità, occupati con contratto di lavoro o collaborazione a tempo ridotto.

Al tirocinante è corrisposta un’indennità di partecipazione di importo, definito dalle parti, non inferiore a 500 euro mensili.

La durata del tirocinio deve rispettare i limiti stabiliti da Regione Lombardia ed è definita al momento della stipula del Progetto Formativo. In ogni caso, la durata minima è di 2 mesi , la massima di 6 mesi, prorogabile fino a 12 mesi in relazione alle competenze da acquisire, le attività svolte dal tirocinante e gli obiettivi formativi.

Il contratto di tirocinio è vantaggioso anche per le aziende. Flessibile e dai costi contenuti, permette di conoscere, valutare e formare direttamente in azienda le persone. Al termine del tirocinio l’azienda può decidere se proseguire il rapporto con il tirocinante senza obblighi di assunzione.

In qualità di soggetto promotore, Cescot stipula insieme all’azienda la Convenzione e il Progetto Formativo e monitora il percorso di tirocinio.

Per poter attivare un percorso di tirocinio extracurriculare l’azienda deve:

  • essere in regola con la vigente normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
  • essere in regola con la normativa di cui alla legge n. 68 del 1999 e successive modifiche e integrazioni;
  • fatti salvi i licenziamenti per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo e salvo specifici accordi collettivi e casi di appalti in cui si applica la clausola sociale, non può accogliere tirocinanti il cui Piano Formativo Individuale preveda lo svolgimento di attività riferibili alle medesime mansioni da ultimo svolte da lavoratori licenziati nella stessa unità operativa nel corso dei 12 mesi precedenti all’attivazione del tirocinio;
  • ad avvio del tirocinio, nell’unità operativa di svolgimento del tirocinio, non deve avere in corso procedure o sospensioni di CIG straordinaria o in deroga, per mansioni medesime a quelle del tirocinio salvo il caso in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali che prevedono tale possibilità.

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